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  • Lunedì 05 Marzo 2012 17:40
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    Normativa/Nazionale

    Semplificazioni tributarie e procedure di accertamento

    DECRETO-LEGGE n. 16 del 02/03/2012

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    DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16

    Disposizioni urgenti in materia  di  semplificazioni  tributarie,  di
    efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di  accertamento.
    (12G0036), in G.U.R.I. del 2 marzo 2012, n. 52 
    

              
                Titolo I 

    SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

     
     
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
      Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
    disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di
    assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e
    le imprese; 
      Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
    adottare interventi volti  all'efficientamento  ed  al  potenziamento
    dell'azione dell'amministrazione tributaria; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 24 febbraio 2012; 
      Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
    Ministro dell'economia e delle finanze; 
     
                                    Emana 
     
     
                         il seguente decreto-legge: 
     
                                   Art. 1 
     
     
                       Rateizzazione debiti tributari 
     
      1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
    462, il comma 7 e' abrogato. 
      2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
    settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo; 
        b) dopo il comma 1-bis  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-ter.  Il
    debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e
    1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili  di  importo
    crescente per  ciascun  anno.  1-quater.  Ricevuta  la  richiesta  di
    rateazione, l'agente della riscossione puo'  iscrivere  l'ipoteca  di
    cui  all'articolo  77  solo  nel   caso   di   mancato   accoglimento
    dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma  3.  Sono  fatte
    comunque salve le ipoteche gia' iscritte  alla  data  di  concessione
    della rateazione». 
        c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,»
    sono soppresse e dopo le parole: «due rate» e' inserita la  seguente:
    «consecutive». 
      3. I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data  di
    entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  non  sono  soggetti   a
    modificazioni, salvo il caso di proroga ai  sensi  dell'articolo  19,
    comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
    1973, n. 602. 
      4. Al fine di una piu' equilibrata riscossione dei loro crediti  di
    natura patrimoniale,  gli  enti  pubblici  dello  Stato  possono,  su
    richiesta  del  debitore,  che  versi  in  situazioni  di   obiettiva
    difficolta' economica, ancorche' intercorra contenzioso con lo stesso
    ovvero lo stesso gia' fruisca di una  rateizzazione,  riconoscere  al
    debitore la ripartizione del pagamento delle  somme  dovute  in  rate
    costanti, ovvero in rate variabili. La  disposizione  del  precedente
    periodo non trova applicazione  in  materia  di  crediti  degli  enti
    previdenziali. 
      5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
    12 aprile 2006, n. 163, recante  il  codice  dei  contratti  pubblici
    relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole:  «all'importo
    di cui  all'articolo  48-bis,  commi  1  e  2-bis,  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono  inserite
    le seguenti: «; costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate
    quelle relative all'obbligo di pagamento  di  debiti  per  imposte  e
    tasse certi, scaduti ed esigibili». 
      6. Sono fatti salvi i comportamenti  gia'  adottati  alla  data  di
    entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni  appaltanti  in
    coerenza con la previsione contenuta nel comma 5. 
    
            
          
              
                Titolo I 

    SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

                                   Art. 2 
     
     
                     Comunicazioni e adempimenti formali 
     
      1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a  regimi
    fiscali   opzionali,   subordinati    all'obbligo    di    preventiva
    comunicazione ovvero ad  altro  adempimento  di  natura  formale  non
    tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che  la  violazione
    non sia stata constatata o non  siano  iniziati  accessi,  ispezioni,
    verifiche o altra  attivita'  amministrative  di  accertamento  delle
    quali l'autore dell'inadempimento  abbia  avuto  formale  conoscenza,
    laddove il contribuente: 
        a)  abbia  i  requisiti  sostanziali  richiesti  dalle  norme  di
    riferimento; 
        b)  effettui  la  comunicazione   ovvero   esegua   l'adempimento
    richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione
    utile; 
        c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima  della
    sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
    18  dicembre  1997,  n.   471,   secondo   le   modalita'   stabilite
    dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
    successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
      2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono  partecipare
    al riparto del 5 per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
    fisiche gli enti che pur non avendo assolto  in  tutto  o  in  parte,
    entro  i  termini  di  scadenza,  agli  adempimenti   richiesti   per
    l'ammissione al contributo: 
        a) abbiano i  requisiti  sostanziali  richiesti  dalle  norme  di
    riferimento; 
        b)  presentino  le  domande  di  iscrizione  e  provvedano   alle
    successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; 
        c) versino contestualmente  l'importo  pari  alla  misura  minima
    della sanzione stabilita  dall'articolo  11,  comma  1,  del  decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita'  stabilite
    dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
    successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
      3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
    29 settembre 1973, n. 602, dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
    seguente: 
      «In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito  delle
    societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi  del  consolidato
    di cui all'articolo 122 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
    approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
    1986, n. 917, la  mancata  indicazione  degli  estremi  del  soggetto
    cessionario e dell'importo  ceduto  non  determina  l'inefficacia  ai
    sensi  del  comma  2  se  il  cessionario  e'  lo   stesso   soggetto
    consolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo
    8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  nella
    misura massima stabilita.». 
      4. All'articolo 1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge  29
    dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
    febbraio 1984, n. 17,  le  parole:  «entro  il  giorno  16  del  mese
    successivo» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  termine  di
    effettuazione della  prima  liquidazione  periodica  IVA,  mensile  o
    trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate  senza
    applicazione dell'imposta». 
      5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  22
    luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al  comma  1,  le  parole  «la  data  in  cui  ha  effetto  la
    deliberazione  di  messa  in  liquidazione»  sono  sostituite   dalle
    seguenti: «la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento
    della societa' ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile,
    ovvero  per  le  imprese   individuali   la   data   indicata   nella
    dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»; 
        b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. In caso
    di revoca dello stato di liquidazione quando gli  effetti,  anche  ai
    sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile,  si
    producono prima del termine di presentazione delle  dichiarazioni  di
    cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore  o,  in
    mancanza, il rappresentante legale, non e'  tenuto  a  presentare  le
    medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti  delle
    dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo,  e
    3, prima della data in cui  ha  effetto  la  revoca  dello  stato  di
    liquidazione, ad  eccezione  dell'ipotesi  in  cui  la  revoca  abbia
    effetto prima della presentazione della dichiarazione  relativa  alla
    residua frazione del periodo d'imposta in cui  si  verifica  l'inizio
    della liquidazione.». 
      6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma  1,  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le  parole:  «,  di  importo  non
    inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono
    inseriti i seguenti: «L'obbligo  di  comunicazione  delle  operazioni
    rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per  le  quali  e'
    previsto l'obbligo di emissione  della  fattura  e'  assolto  con  la
    trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di  tutte
    le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per
    le quali non e' previsto l'obbligo  di  emissione  della  fattura  la
    comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni
    stesse siano di importo non  inferiore  ad  euro  3.600,  comprensivo
    dell'imposta sul valore aggiunto.». 
      7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
    600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli»  sono
    sostituite  dalle  seguenti:  «Negli»  e  dopo  le  parole:  «con  la
    precisazione dell'indirizzo» sono aggiunte  le  seguenti:  «solo  ove
    espressamente richiesto»; 
        b) nell'articolo 60,  il  secondo  periodo  del  terzo  comma  e'
    soppresso. 
      8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
    dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite  le  seguenti:
    «di importo superiore a euro 500».». 
      9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi  del  decreto
    legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  recante  testo  unico  delle
    disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
    sui consumi e relative sanzioni penali e  amministrative  e  relative
    norme di attuazione, possono essere  sostituiti  dalla  presentazione
    esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati
    relativi alle contabilita' degli: 
        a) operatori di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  del
    decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
        b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di
    capacita'  superiore  a  25  metri  cubi,   esercenti   impianti   di
    distribuzione  stradale  di  carburanti,  esercenti   apparecchi   di
    distribuzione automatica di carburanti per usi privati,  agricoli  ed
    industriali collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10
    metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto  legislativo  n.
    504 del 1995; 
        c) operatori che trattano esclusivamente prodotti  energetici  in
    regime di vigilanza fiscale ai sensi del  capo  II  del  decreto  del
    Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322; 
        d) operatori che  trattano  esclusivamente  alcoli  sottoposti  a
    vigilanza fiscale  ai  sensi  dell'articolo  66  del  citato  decreto
    legislativo, n. 504 del 1995  e  dell'articolo  22  del  decreto  del
    Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153; 
        e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche
    in usi esenti da accisa ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
    finanze 9 luglio 1996, n. 524. 
      10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi  entro
    180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
    stabiliti: 
        a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma
    telematica dei dati delle contabilita'  degli  operatori  di  cui  al
    comma 9, lettere da b) ad e); 
        b) regole per la gestione  e  la  conservazione  dei  dati  delle
    contabilita' trasmessi telematicamente; 
        c) istruzioni per la  produzione  della  stampa  dei  dati  delle
    contabilita' da esibire a richiesta  degli  organi  di  controllo  in
    sostituzione dei registri di cui al comma 9. 
      11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni  legislative
    concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
    sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
    ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:«3-bis.
    Fatta salva, su motivata richiesta del depositario,  l'applicabilita'
    delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2,  nelle  fabbriche  con
    produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del
    prodotto  finito  viene  effettuato  immediatamente   a   monte   del
    condizionamento, sulla  base  di  appositi  misuratori,  direttamente
    dall'esercente   l'impianto.   Il   prodotto   finito   deve   essere
    confezionato nella  stessa  fabbrica  di  produzione  e  detenuto  ad
    imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi  5  e  6,
    lettere b) e c).». 
      12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze
    27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:
    «Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3-  bis  del  decreto
    legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  recante  Testo  unico  delle
    disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
    sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  l'assetto
    del   deposito   fiscale   e   le    modalita'    di    accertamento,
    contabilizzazione e controllo della  produzione  sono  stabiliti  con
    determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.». 
      13. All'articolo 53, comma 7, del decreto  legislativo  26  ottobre
    1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti
    di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
    energia elettrica azionate da fonti rinnovabili,  con  esclusione  di
    quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui  all'articolo  21,
    la licenza e' rilasciata  successivamente  al  controllo  degli  atti
    documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione  relativa  al
    rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.». 
    
            
          
              
                Titolo I 

    SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

                                   Art. 3 
     
     
                  Facilitazioni per imprese e contribuenti 
     
      1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni  di  servizi  legate  al
    turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22  e  74-ter
    del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
    dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da  quella  italiana  e
    comunque diversa da quella  di  uno  dei  paesi  dell'Unione  europea
    ovvero dello Spazio economico europeo, che  abbiano  residenza  fuori
    dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento  di
    denaro  contante  di  cui  all'articolo  49,  comma  1,  del  decreto
    legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del
    bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti: 
        a)   all'atto   dell'effettuazione   dell'operazione   acquisisca
    fotocopia  del  passaporto  del  cessionario  e  /o  del  committente
    apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai  sensi  dell'articolo
    47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
    materia  di  documentazione  amministrativa,  di   cui   al   decreto
    del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante
    che non  e'  cittadino  italiano  ne'  cittadino  di  uno  dei  Paesi
    dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la
    residenza fuori del territorio dello Stato, 
        b) nel primo giorno feriale successivo a quello di  effettuazione
    dell'operazione versi  il  denaro  contante  incassato  in  un  conto
    corrente intestato al cedente o al  prestatore  presso  un  operatore
    finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia  del  documento  di
    cui alla lettera  a)  e  della  fattura  o  della  ricevuta  o  dello
    scontrino fiscale emesso. 
      2. La disposizione di cui al comma  1  opera  a  condizione  che  i
    cedenti o i prestatori che  intendono  aderire  alla  disciplina  del
    presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in
    via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita'  ed  i
    termini  stabiliti  con  provvedimento  del  Direttore   dell'Agenzia
    stessa, da emanare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto. 
      3. L'efficacia della disposizione  di  cui  all'articolo  2,  comma
    4-ter,  lettera  c),  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
    come introdotta  dall'articolo  12,  comma  2,  del  decreto-legge  6
    dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
    dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione  di  stipendi  e
    pensioni  corrisposti  da  enti  e  amministrazioni   pubbliche,   e'
    differita al 1° maggio 2012. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti
    e amministrazioni pubbliche e' data massima pubblicita' al  contenuto
    e agli effetti della disposizione di cui al precedente periodo. 
      4. La disposizione di cui al primo periodo del comma  3  non  trova
    applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla  data
    di entrata in vigore del presente decreto, si  sono  gia'  conformati
    alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del
    decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta  dall'articolo
    12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
      5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
    602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 72-bis, comma 1,  dopo  le  parole:  «sesto,  del
    codice  di  procedura  civile,»  sono  inserite   le   seguenti:   «e
    dall'articolo 72-ter del presente decreto»; 
        b) dopo l'articolo  72-bis,  e'  inserito  il  seguente:  «72-ter
    (Limiti di pignorabilita') 1. Le somme dovute a titolo di  stipendio,
    di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o  di
    impiego, comprese quelle dovute a  causa  di  licenziamento,  possono
    essere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari  ad
    un decimo per importi fino a duemila euro; b) in misura  pari  ad  un
    settimo per importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta  ferma  la
    misura di cui all'articolo 545, comma  4,  del  codice  di  procedura
    civile, se le somme dovute a titolo di stipendio,  di  salario  o  di
    altre indennita'  relative  al  rapporto  di  lavoro  o  di  impiego,
    comprese  quelle  dovute  a  causa  di  licenziamento,   superano   i
    cinquemila euro.»; 
        c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1.    L'agente    della     riscossione     puo'     procedere
    all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo  del  credito
    per cui si procede supera complessivamente ventimila euro».; 
          2)  al  comma  2,  le  parole:  «agli  importi  indicati»  sono
    sostituite dalle seguenti: «all'importo indicato»; 
        d) all'articolo 77 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  L'agente  della  riscossione,  anche  al  solo  fine  di
    assicurare la tutela del credito da  riscuotere,  puo'  iscrivere  la
    garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purche' l'importo  complessivo
    del credito per cui si procede non sia inferiore  complessivamente  a
    ventimila euro.». 
      6. La disposizione di cui  al  comma  1-bis  dell'articolo  77  del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
    applica a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
    decreto. 
      7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del  decreto-legge  13
    maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
    luglio 2011, n. 106, e' abrogato. 
      8. Nell'articolo 66,  comma  3,  terzo  periodo,  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite  dalle  seguenti:
    «possono essere dedotti»; 
        b)  la  parola:  «ricevuto»   e'   sostituita   dalla   seguente:
    «registrato». 
      9. La disposizione del comma 8 trova applicazione a  decorrere  dal
    periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. 
      10.  A   decorrere   dal   1°   luglio   2012,   non   si   procede
    all'accertamento, all'iscrizione  a  ruolo  e  alla  riscossione  dei
    crediti relativi ai tributi erariali,  regionali  e  locali,  qualora
    l'ammontare  dovuto,  comprensivo  di   sanzioni   amministrative   e
    interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con
    riferimento ad ogni periodo d'imposta. 
      11. La disposizione di cui al comma 10 non si  applica  qualora  il
    credito derivi da ripetuta violazione degli  obblighi  di  versamento
    relativi ad un medesimo tributo. 
      12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo
    comma e' sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei  sostituti
    d'imposta, a decorrere da quelle relative  all'anno  d'imposta  2012,
    tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante
    arrotondamento alla seconda cifra decimale.». 
      13. All'articolo 55, comma 5, del testo  unico  delle  disposizioni
    legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
    relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
    legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo  le  parole:  «impianti  di
    produzione combinata di energia elettrica e calore» sono inserite  le
    seguenti: «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai  sensi  della
    normativa vigente». 
      14. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
    le  parole:  «le  banche  e  gli  intermediari  finanziari»,  ovunque
    ricorrano,  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «le   banche,   gli
    intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni». 
      15. Al  fine  di  adempiere  agli  impegni  internazionali  assunti
    dall'Italia in occasione, tra l'altro  dei  vertici  G8  de  L'Aquila
    (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo  2,
    comma  35-octies,  del  decreto-legge  13  agosto   2011,   n.   138,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
    e' abrogato. 
      16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.
    244, dopo le parole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite
    le seguenti: «, nonche' del direttore  generale  dell'Amministrazione
    autonoma dei monopoli di Stato». 
    
            
          
              
                Titolo I 

    SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

                                   Art. 4 
     
     
                              Fiscalita' locale 
     
      1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
    n. 23, al primo periodo, le parole:  «31  dicembre»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «20 dicembre». 
      2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro
    la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a
    motore, esclusi i ciclomotori, di cui  all'articolo  17  del  decreto
    legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio
    nazionale.  Sono  fatte  salve   le   deliberazioni   emanate   prima
    dell'approvazione del presente decreto. 
      3. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento
    per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle  finanze
    22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  13  del  17
    gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della  legge
    24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma  23,  lettera  b),
    della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: «1.
    A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille  della
    quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al  comune
    ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
    e' versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di
    cui all'articolo 1, comma 1.». 
      4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19,  del
    decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma  123,  della
    legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati.  Sono  fatti  salvi  i
    provvedimenti  normativi  delle  regioni  e  le  deliberazioni  delle
    province e dei comuni,  relativi  all'anno  d'imposta  2012,  emanate
    prima dell'approvazione del presente decreto. 
      5. Alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 13 del  decreto-legge
    6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
    22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti  parole:
    «, ad eccezione del comma 4 che continua ad  applicarsi  per  i  soli
    comuni ricadenti nei territori delle regioni  a  Statuto  speciale  e
    delle province autonome di Trento e di Bolzano». 
      6.  Per  l'anno  2012  i  trasferimenti  erariali  non  oggetto  di
    fiscalizzazione corrisposti  dal  Ministero  dell'interno  in  favore
    degli enti locali sono determinati in base alle  disposizioni  recate
    dall'articolo 2,  comma  45,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  29
    dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
    febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche  delle  dotazioni  dei  fondi
    successivamente intervenute. 
      7.  Il  Ministero  dell'interno,  entro  il  mese  di  marzo  2012,
    corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei  comuni,  un  importo
    pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011  in
    applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45,  del
    decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni
    appartenenti alle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  detto  acconto  e'
    commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre
    2011, ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'interno  21  febbraio
    2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.  Le
    somme erogate  in  acconto  sono  portate  in  detrazione  da  quanto
    spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti
    erariali o di risorse da federalismo fiscale. 
      8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali  o
    le risorse da federalismo fiscale  da  corrispondere  nell'anno  2012
    risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione  corrisposta  ai
    sensi del comma 7, il recupero e' effettuato, da  parte  dell'Agenzia
    delle entrate, sulla base dei dati relativi a  ciascun  comune,  come
    comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli
    stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo  13
    del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30  giorni
    dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'  economia
    e delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai  pertinenti
    capitoli di spesa del Ministero dell'interno. 
      9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo  18  agosto
    2000 n. 267, e' sostituito dai seguenti: 
      «5. Alle  province  ed  ai  comuni  in  condizioni  strutturalmente
    deficitari che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano  i  livelli
    minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non
    danno  dimostrazione  di  tale  rispetto  trasmettendo  la   prevista
    certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle
    entrate correnti  risultanti  dal  certificato  di  bilancio  di  cui
    all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di
    quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti  limiti
    minimi di copertura. Ove non risulti  presentato  il  certificato  di
    bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento  all'ultimo
    certificato  disponibile.  La  sanzione  si  applica  sulle   risorse
    attribuite dal  Ministero  dell'interno  a  titolo  di  trasferimenti
    erariali e di federalismo  fiscale;  in  caso  di  incapienza  l'ente
    locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le
    somme residue. 
      5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  a  decorrere
    dalle sanzioni da applicare per il mancato  rispetto  dei  limiti  di
    copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.». 
      10. A decorrere dal 1°  aprile  2012,  al  fine  di  coordinare  le
    disposizioni tributarie nazionali applicate  al  consumo  di  energia
    elettrica con quanto disposto dall'articolo  1,  paragrafo  2,  della
    direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre  2008,  relativa
    al regime generale delle accise e che abroga la direttiva  92/12/CEE,
    l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,  e'  abrogato.
    Il minor gettito per gli enti locali  derivanti  dall'attuazione  del
    presente comma, pari a complessivi 180 milioni  di  euro  per  l'anno
    2012 e 239 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2013  e'
    reintegrato agli enti medesimi dalle  rispettive  regioni  a  statuto
    speciale e province autonome di Trento e di Bolzano  con  le  risorse
    recuperate per effetto del minor concorso delle stesse  alla  finanza
    pubblica disposto dal comma 11. 
      11. Il concorso alla  finanza  pubblica  delle  Regioni  a  statuto
    speciale e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  previsto
    dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto-legge  6
    dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
    dicembre 2011, n. 214, e' ridotto di 180 milioni di euro  per  l'anno
    2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. 
      12. Nell'articolo 2 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
    dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. In  relazione
    a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto  previsto  dai
    commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
    185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
    2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono
    stabilite le modalita' di presentazione  delle  istanze  di  rimborso
    relative ai periodi di imposta precedenti a quello  in  corso  al  31
    dicembre 2012, per i quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
    presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui  all'articolo
    38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
    602, nonche' ogni  altra  disposizione  di  attuazione  del  presente
    articolo.». 
    
            
          
              
                Titolo II 

    EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO
    DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA


    Capo I

    Efficientamento

                                   Art. 5 
     
     
                   Studi di settore, versamenti tributari, 
          Sistema informativo della fiscalita', Equitalia Giustizia 
     
      1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
    201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
    214, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con  riferimento
    all'annualita' 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1,  comma
    1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
    195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  entro  il  30
    aprile 2012.». 
      2. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto del  Presidente  della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le  parole:  «30  novembre»  sono
    sostituite dalle seguenti: «16 aprile». 
      3. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge  29  ottobre  1961,  n.
    1216,  le  parole:  «Entro  il  30  novembre»  fino  a:  «per  l'anno
    precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16  maggio  di
    ogni anno, gli assicuratori versano, altresi', a  titolo  di  acconto
    una somma pari al 12,5 per  cento,  dell'imposta  dovuta  per  l'anno
    precedente provvisoriamente determinata,». 
      4. Al fine di garantire l'unitarieta' del Sistema informativo della
    fiscalita' e la continuita' operativa e gestionale necessarie per  il
    conseguimento  degli  obiettivi  strategici  relativi  al   contrasto
    all'evasione e all'elusione fiscale, gli  istituti  contrattuali  che
    disciplinano  il   rapporto   di   servizio   tra   l'amministrazione
    finanziaria  e  la  societa'  di  cui  all'articolo  59  del  decreto
    legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  sono  prorogati   fino   al
    completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo  atto
    regolativo e sono immediatamente efficaci i  piani  di  attivita'  ad
    essi correlati. 
      5. Gli importi massimali previsti dagli  istituti  contrattuali  di
    cui al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del
    periodo di proroga, fermo restando che, ai fini  di  realizzare  ogni
    possibile  economia  di   spesa,   i   corrispettivi   unitari   sono
    rideterminati  utilizzando  i  previsti  strumenti  contrattuali   di
    revisione. 
      6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e  5  non  devono  derivare
    nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
      7. Nell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
    successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in  materia  di
    finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche  si  intendono,  per
    l'anno 2011, gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini  statistici
    nell'elenco  oggetto  del  comunicato  dell'Istituto   nazionale   di
    statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato  in  pari  data
    nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche'  a
    decorrere dall'anno 2012 gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini
    statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto  del  comunicato
    del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato  in  pari
    data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  228,  le
    Autorita'  indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni  di   cui
    all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
    165, e successive modificazioni.». 
      8. All'articolo 2, comma  6-bis,  del  decreto-legge  16  settembre
    2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
    2008, n. 181, nel primo periodo, la  parola:  «segue»  e'  sostituita
    dalle seguenti:  «e  l'incasso  della  remunerazione  dovuta  a  tale
    societa' a titolo di aggio ai  sensi  del  comma  6,  primo  periodo,
    seguono». 
    
            
          
              
                Titolo II 

    EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO
    DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA


    Capo I

    Efficientamento

                                   Art. 6 
     
     
              Attivita' e certificazioni in materia catastatale 
     
      1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi  estimativi  che
    puo' offrire direttamente sul mercato», sono soppresse; 
        b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
        «3-bis.  Ferme le attivita' di  valutazione  immobiliare  per  le
    amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia  del  demanio,
    l'Agenzia del territorio e' competente a  svolgere  le  attivita'  di
    valutazione  immobiliare   e   tecnico-estimative   richieste   dalle
    amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse  strumentali.
    Le predette attivita' sono  disciplinate  mediante  accordi,  secondo
    quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
    successive modificazioni. Tali  accordi  prevedono  il  rimborso  dei
    costi sostenuti dall'Agenzia,  la  cui  determinazione  e'  stabilita
    nella Convenzione di cui all'articolo 59.». 
      2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
    n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
    n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
      «In sede di prima applicazione, per le unita' immobiliari urbane  a
    destinazione ordinaria, prive di planimetria  catastale,  nelle  more
    della  presentazione,   l'Agenzia   del   territorio   procede   alla
    determinazione di una  superficie  convenzionale,  sulla  base  degli
    elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti  e  sui
    servizi corrispondente e' corrisposto a titolo  di  acconto  e  salvo
    conguaglio. Le medesime disposizioni di cui  al  presente  comma,  si
    applicano alle unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita la
    rendita  presunta  ai  sensi  dell'articolo   19,   comma   10,   del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato  dall'articolo  2,
    comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.». 
      3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei  cittadini,
    le dichiarazioni relative all'uso del suolo di  cui  all'articolo  2,
    comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286,  utili  al  fine
    dell'aggiornamento del catasto, sono rese  dai  soggetti  interessati
    con  le  modalita'   stabilite   da   provvedimento   del   Direttore
    dell'Agenzia  del  territorio  da  adottare,  sentita  l'AGEA,  entro
    novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo  periodo,
    del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006,  n.  286,  e  successive
    modificazioni, operano a decorrere dalla data  di  pubblicazione  del
    provvedimento  di  cui  al  comma  3  e  unicamente  a  valere  sulle
    dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma. 
      5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
    modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02  del  predetto
    articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del
    2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da  produrre
    al  conservatore  dei  registri  immobiliari  per   l'esecuzione   di
    formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari  e  catastali
    rilasciati dall'Agenzia del territorio. 
    
            
          
              
                Titolo II 

    EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO
    DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA


    Capo I

    Efficientamento

                                   Art. 7 
     
     
               Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
     
      1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su   richiesta
    dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato   acquisisce
    obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i  profili  di
    legittimita' relativi agli oggetti: 
        a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni
    in materia di giochi pubblici; 
        b) degli schemi di provvedimento di definizione dei  criteri  per
    la  valutazione  dei  requisiti   di   solidita'   patrimoniale   dei
    concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco  e  in
    relazione alle caratteristiche del concessionario. 
    
            
          
              
                Capo II 

    Potenziamento


    Sezione I

    Accertamento

                                   Art. 8 
     
     
                      Misure di contrasto all'evasione 
     
      1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n.
    537, e' sostituito dal seguente: 
      «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'art.  6,  comma
    1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
    del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  non  sono
    ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle  prestazioni
    di servizio direttamente utilizzati  per  il  compimento  di  atti  o
    attivita' qualificabili come delitto non  colposo  per  il  quale  il
    pubblico  ministero  abbia  esercitato   l'azione   penale.   Qualora
    intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso
    delle maggiori imposte versate in relazione alla  non  ammissibilita'
    in  deduzione  prevista  dal  periodo  precedente  e   dei   relativi
    interessi.». 
      2.  Ai  fini  dell'accertamento  delle  imposte  sui  redditi   non
    concorrono  alla  formazione  del  reddito  oggetto  di  rettifica  i
    componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti
    negativi relativi a beni o servizi  non  effettivamente  scambiati  o
    prestati, entro i limiti  dell'ammontare  non  ammesso  in  deduzione
    delle predette spese o altri componenti  negativi.  In  tal  caso  si
    applica  la  sanzione  amministrativa  dal  25  al   50   per   cento
    dell'ammontare delle spese o altri  componenti  negativi  relativi  a
    beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella
    dichiarazione  dei  redditi.  In  nessun   caso   si   applicano   le
    disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  18
    dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e' riducibile esclusivamente  ai
    sensi dell'art. 16, comma 3,  del  decreto  legislativo  18  dicembre
    1997,  n. 472. 
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo  di
    quanto disposto dal comma  4-bis  dell'articolo  14  della  legge  24
    dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o  attivita'
    posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi  1  e
    2, ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti  in  termini
    di imposte o maggiori  imposte  dovute,  salvo  che  i  provvedimenti
    emessi  in  base  al  comma  4-bis  previgente  non  si  siano   resi
    definitivi; resta ferma l'applicabilita' delle previsioni di  cui  al
    periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione  del
    valore della produzione netta ai fini  dell'imposta  regionale  sulle
    attivita' produttive. 
      4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto
    del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e'
    sostituita dalla seguente: «d-ter) in caso  di  omessa  presentazione
    dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
    dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di
    esclusione  o  di  inapplicabilita'  degli  studi  di   settore   non
    sussistenti, nonche' di infedele compilazione  dei  predetti  modelli
    che comporti una  differenza  superiore  al  quindici  per  cento,  o
    comunque ad euro cinquantamila,  tra  i  ricavi  o  compensi  stimati
    applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli
    stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.». 
      5. La disposizione di cui al comma 4  si  applica  con  riferimento
    agli accertamenti notificati a  partire  dalla  data  di  entrata  in
    vigore del presente articolo.  Per  gli  accertamenti  notificati  in
    precedenza continua ad applicarsi quanto  previsto  dalla  previgente
    lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo  39  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
      6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei  crediti  erariali,
    la Guardia di finanza puo' avvalersi del potere di cui agli  articoli
    32,  primo  comma,  numero  7),  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero  7),
    del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633
    anche ai fini dell'effettuazione di  segnalazioni  all'Agenzia  delle
    entrate finalizzate alla richiesta al  presidente  della  commissione
    tributaria  provinciale,  da  parte  di  quest'ultima,  delle  misure
    cautelari ai  sensi  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  18
    dicembre 1997, n. 472. 
      7. All'articolo 51, comma 1, del decreto  legislativo  21  novembre
    2007, n. 231, e successive modificazioni, le  parole:  «alla  Agenzia
    delle entrate che attiva i conseguenti controlli di  natura  fiscale»
    sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di  finanza  la  quale,
    ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini  dell'attivita'  di
    accertamento, ne  da'   tempestiva  comunicazione  all'Agenzia  delle
    entrate». 
      8. L'Agenzia  delle  entrate  elabora,  nell'ambito  della  propria
    attivita' di pianificazione degli accertamenti,  liste  selettive  di
    contribuenti, i quali siano stati ripetutamente  segnalati  in  forma
    non anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in
    ordine alla  violazione  dell'obbligo  di  emissione  della  ricevuta
    fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo
    dei corrispettivi. 
      9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
    633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo  35  il  comma  15-quinquies  e'  sostituito  dal
    seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati
    e degli elementi in possesso dell'anagrafe  tributaria,  individua  i
    soggetti titolari di partita IVA  che,  pur  obbligati,  non  abbiano
    presentato la dichiarazione di cessazione  di  attivita'  di  cui  al
    comma 3 e  comunica  agli  stessi  che  provvedera'  alla  cessazione
    d'ufficio della partita IVA. Il  contribuente  che  rilevi  eventuali
    elementi non considerati  o  valutati  erroneamente  puo'  fornire  i
    chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni
    successivi al ricevimento della  comunicazione.  La  somma  dovuta  a
    titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione  di
    cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli  a  titolo
    definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se  il  contribuente
    provvede  a  pagare  la  somma  dovuta  con  le  modalita'   indicate
    nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
    trenta giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione.  In  tal  caso
    l'ammontare  della  sanzione  dovuta  e'  ridotto  ad  un  terzo  del
    minimo.»; 
        b) dopo l'articolo 35-ter e' inserito il seguente: «35-quater. Al
    fine di contrastare  le  frodi  in  materia  di  imposta  sul  valore
    aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a  chiunque,  con
    servizio  di  libero   accesso,   la   possibilita'   di   verificare
    puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria,  la
    validita' del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo
    35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato
    di attivita' della partita IVA  inserita  e  alla  denominazione  del
    soggetto o, in assenza di questa, al cognome  e  nome  della  persona
    fisica titolare.». 
      10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni  concernenti
    l'imposta di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma  2  e'  inserito  il
    seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1  e  2,  l'imposta
    relativa  alle  annualita'  successive  alla  prima,  alle  cessioni,
    risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17,  nonche'  le  connesse
    sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza,
    entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di  scadenza
    del pagamento.». 
      11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il  comma
    10 e' abrogato. 
      12. Al  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 29, comma 1: 
          1) alla lettera b), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: 
          «.  L'agente  della  riscossione,  con  raccomandata   semplice
    spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato  l'atto  di
    cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in  carico  le
    somme per la riscossione»; 
          2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti  parole:
    «e l'agente della riscossione non invia  l'informativa  di  cui  alla
    lettera b)»; 
          3) alla lettera e) le parole: «secondo  anno»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «terzo anno»; 
        b) all'articolo 30, comma 2, in fine,  e'  aggiunto  il  seguente
    periodo:   «Ai   fini   dell'espropriazione   forzata,   l'esibizione
    dell'estratto  dell'avviso  di  cui  al  comma  1,   come   trasmesso
    all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate  al  comma
    5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso
    in tutti i casi in cui  l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la
    provenienza.». 
      13. Il comma 2-ter dell'articolo 13  della  Tariffa,  parte  prima,
    allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
    n.  642,  come  modificato  dal  comma   1   dell'articolo   19   del
    decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e'  sostituito  dal  seguente:
    «2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative  a  prodotti
    finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i
    depositi bancari e postali, anche se  rappresentati  da  certificati.
    L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed  emesse  dai
    fondi  pensione  e  dai  fondi  sanitari  per  ogni  esemplare,   sul
    complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale  di
    rimborso.». 
      14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della  Tariffa,  parte  prima,
    allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
    n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse. 
      15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere  dal
    1° gennaio 2012. 
      16. All'articolo 19 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il comma  3  e' inserito  il  seguente:  «3-bis.  Per  le
    comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di  investimento
    collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile  rapporto
    con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia  o
    amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di
    mancata provvista da parte del cliente per il pagamento  dell'imposta
    di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte  I,
    allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
    n.    642,    l'intermediario    puo'    effettuare    i    necessari
    disinvestimenti.»; 
        b) nel comma 7, le  parole:  «ai  sensi  del  comma  2-ter»  sono
    sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter»; 
        c) nel comma 8, le parole: «16 febbraio»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «16 maggio»; 
        d) nel comma 11, le parole:  «di  bollo»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «sui redditi»; 
        e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. L'imposta di  cui
    al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore
    degli  immobili.  L'imposta  non  e'  dovuta   se   l'importo,   come
    determinato ai sensi del presente comma,  non  supera  euro  200.  Il
    valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
    contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel
    luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi
    appartenenti alla Unione europea o  in  Paesi  aderenti  allo  Spazio
    economico  europeo  che   garantiscono   un   adeguato   scambio   di
    informazioni, il valore e' quello utilizzato nel Paese estero ai fini
    dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, in
    mancanza, quello di cui al periodo precedente.»; 
        f) dopo il comma 15 e'  inserito  il  seguente:  «15-bis.  Per  i
    soggetti che prestano lavoro all'estero per lo  Stato  italiano,  per
    una sua suddivisione politica o amministrativa  o  per  un  suo  ente
    locale  e  le  persone  fisiche  che   lavorano   all'estero   presso
    organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui  residenza
    fiscale in Italia sia determinata, in deroga  agli  ordinari  criteri
    previsti dal Testo Unico  delle  imposte  sui  redditi,  in  base  ad
    accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al  comma  13  e'
    stabilita nella misura ridotta dello 0,4  per  cento  per  l'immobile
    adibito ad  abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze.
    L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo  di  tempo  in
    cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta  dovuta
    per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del
    soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono,  fino  a
    concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al  periodo
    dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
    immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
    passivi la detrazione spetta a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente
    alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli
    anni 2012 e 2013 la  detrazione  prevista  dal  comma  precedente  e'
    maggiorata di 50 euro per ciascun figlio  di  eta'  non  superiore  a
    ventisei   anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e   residente
    anagraficamente  nell'unita'  immobiliare   adibita   ad   abitazione
    principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
    detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 400 euro»; 
        g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
    «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o
    in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che  garantiscono  un
    adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un
    credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura  patrimoniale
    e reddituale gravanti sullo stesso immobile,  non  gia'  detratte  ai
    sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente  della  Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917.»; 
        h) nel comma 20, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
    «Per i conti correnti e i libretti di  risparmio  detenuti  in  Paesi
    della Unione europea  o  in  Paesi  aderenti  allo  Spazio  economico
    Europeo  che  garantiscono  un  adeguato  scambio   di   informazioni
    l'imposta e'  stabilita  in  misura  fissa  pari  a  quella  prevista
    dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata  al
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»; 
        i)  dopo  il  comma  23  e'   inserito   il   seguente   «23-bis.
    Nell'applicazione  dell'articolo  14,  comma  1,  lettera   a),   del
    decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,  alle  attivita'
    finanziarie  oggetto  di  emersione   o   di   rimpatrio   ai   sensi
    dell'articolo 13-bis,  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
    degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001,  non
    e'  comunque  precluso   l'accertamento   dell'imposta   sul   valore
    aggiunto.». 
      17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera  c),
    per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di  cui  al  comma  8  ivi
    citato puo' essere effettuato entro il termine del 16 maggio  e  fino
    alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non   si
    configurano violazioni in materia di versamenti. 
      18.  All'articolo  17,  comma  1,  terzo   periodo,   del   decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e  successive  modificazioni,  le
    parole: «10.000 euro annui» sono sostituite  dalle  seguenti:  «5.000
    euro annui». 
      19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
    n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
    248, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite  dalle  seguenti:
    «5.000 euro annui». 
      20. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
    possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita' attuative
    delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19. 
      21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a  20,  le
    dotazioni   finanziarie   della   Missione   di   spesa    «Politiche
    economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249  milioni  di
    euro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
    2013. 
      22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del  decreto
    del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  le
    parole: "artistiche o professionali" sono inserite  le  seguenti:  «,
    nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e  da  quelli
    che godono dei benefici di cui  al  decreto  legislativo  4  dicembre
    1997, n. 460,». 
      23. L'Agenzia per  le  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
    sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
    Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
    229 del 30 settembre 2000, e' soppressa  dalla  data  di  entrata  in
    vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono
    trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che  con
    appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare  il  proprio
    assetto  organizzativo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri.   Per   il
    finanziamento  dei  compiti  e  delle  attribuzioni   trasferite   al
    Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di  cui  al  primo
    periodo del presente articolo, si fa fronte con le risorse  a  valere
    sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14  della  legge  13
    maggio 1999, n. 133. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
    autorizzato ad apportare le occorrenti  variazioni  di  bilancio.  Al
    Ministero sono  altresi'  trasferite  tutte  le  risorse  strumentali
    attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine  di  garantire
    la continuita' delle attivita' di  interesse  pubblico  gia'  facenti
    capo  all'Agenzia,  fino   al   perfezionamento   del   processo   di
    riorganizzazione indicato le predette attivita' continuano ad  essere
    esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a  tal  fine  utilizzati.
    Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi
    o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      24.  Fermi  i  limiti  assunzionali  a  legislazione  vigente,   in
    relazione  all'esigenza  urgente  e  inderogabile  di  assicurare  la
    funzionalita' operativa delle proprie strutture,  volta  a  garantire
    una efficacia attuazione delle misure di  contrasto  all'evasione  di
    cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle  entrate
    e' autorizzata ad espletare procedure concorsuali  per  la  copertura
    delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo  le  modalita'  di  cui
    all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
    dell'articolo 2, comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  30
    settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
    dicembre  2005,  n.  248.  Nelle  more  dell'espletamento  di   dette
    procedure l'Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi gia' affidati,
    potra' attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari  con  la
    stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata  e'
    fissata in relazione al tempo necessario per la copertura  del  posto
    vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con  apposita
    procedura  selettiva  applicando  l'articolo  19,  comma  1-bis,  del
    decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Ai  funzionari  cui  e'
    conferito l'incarico compete  lo  stesso  trattamento  economico  dei
    dirigenti. A seguito dell'assunzione dei  vincitori  delle  procedure
    concorsuali di cui al presente comma,  l'Agenzia  delle  Entrate  non
    potra' attribuire nuovi incarichi dirigenziali  a  propri  funzionari
    con la stipula di contratti di  lavoro  a  tempo  determinato,  fatto
    salvo  quanto  previsto  dall'articolo  19  comma   6   del   decreto
    legislativo  30  marzo   2001,   n.   165.   Agli   oneri   derivanti
    dall'attuazione  del  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse
    disponibili sul bilancio dell'Agenzia. 
      25. All'articolo 13 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
    successive modificazioni,  dopo  il  comma  3-quater  e' aggiunto  il
    seguente: 
      «3-quinquies.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono disciplinate  le
    modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in
    attuazione  del  comma  3-quater.  Le  certificazioni   relative   ai
    contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti  privati
    sono trasmesse agli Uffici territoriali  del  Governo  che  ne  danno
    comunicazione alle Sezioni regionali di  controllo  della  Corte  dei
    conti  competenti  per  territorio.  Le  relazioni  conclusive  e  le
    certificazioni  previste  dai   decreti   ministeriali   emanati   in
    attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con
    cui si attribuiscono i contributi di cui al comma  3-quater,  nonche'
    il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo  158
    del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dalle
    certificazioni disciplinate dal presente comma.». 
    
            
          
              
                Capo II 

    Potenziamento


    Sezione I

    Accertamento

                                   Art. 9 
     
     
             Potenziamento dell'accertamento in materia doganale 
     
      1. All'articolo 11, comma 4, del  decreto  legislativo  8  novembre
    1990, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
      «Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis)  e  per
    l'accesso di cui al numero 7), secondo comma,  dell'articolo  51  del
    medesimo  decreto  sono  rilasciate   dal   Direttore   regionale   o
    interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di
    Bolzano, dal Direttore provinciale.». 
      2. All'articolo 53 del testo unico delle  disposizioni  legislative
    concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relativi
    sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
    ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
      «8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra  gli
    elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti
    per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi  fatturati
    nell'anno con l'applicazione delle  aliquote  di  accisa  vigenti  al
    momento della fornitura ai consumatori finali.». 
      3. Dopo l'articolo  2783-bis  del  codice  civile  e'  inserito  il
    seguente: 
      «Art. 2783-ter (Crediti dello Stato attinenti alle risorse  proprie
    tradizionali  di  pertinenza  del   bilancio   generale   dell'Unione
    europea). I  crediti  dello  Stato  attinenti  alle  risorse  proprie
    tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,  lettera  a),  della
    decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di
    pertinenza del bilancio generale dell'unione europea sono equiparati,
    ai fini dell'applicazione delle disposizioni del  presente  capo,  ai
    crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.». 
    
            
          
              
                Capo II 

    Potenziamento


    Sezione I

    Accertamento

                                   Art. 10 
     
     
            Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi 
     
      1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'  autorizzata
    a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle
    operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non  superiore  a
    cento  mila  euro  annui.  Con   decreto   del   Direttore   generale
    dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' costituito  il
    fondo  e  disciplinato  il  relativo   utilizzo.   Gli   appartenenti
    all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  sono  autorizzati
    ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si  effettuano
    scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma
    6, lettera a) o b), del regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
    successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova
    in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi
    comprese  quelle  relative  al  divieto  di  gioco  dei  minori.  Per
    effettuare le medesimi  operazioni  di  gioco,  la  disposizione  del
    precedente periodo si applica altresi' al personale della Polizia  di
    Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia  di  finanza,
    il quale, ai fini  dell'utilizzo  del  fondo  previsto  dal  presente
    comma,  agiscono  previo  concerto  con   le   competenti   strutture
    dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con  regolamento
    emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
    1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del  Ministro
    dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
    dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate,  nel
    rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale  e  9
    della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalita'
    dispositive sulla base delle quali il  predetto  personale  impegnato
    nelle  attivita'  di  cui  al  presente  comma  puo'  effettuare   le
    operazioni  di  gioco.  Eventuali  vincite  conseguite  dal  predetto
    personale nell'esercizio delle attivita' di  cui  al  presente  comma
    sono riversate al fondo di cui al primo periodo. 
      2.  In  considerazione  dei  particolari  interessi  coinvolti  nel
    settore dei  giochi  pubblici  e  per  contrastare  efficacemente  il
    pericolo  di  infiltrazioni  criminali  nel  medesimo  settore,  sono
    introdotte le seguenti modificazioni: 
        a) nel comma 3-bis dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e  successive  modificazioni,
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di  cui
    al periodo precedente deve riferirsi anche  al  coniuge,  nonche'  ai
    parenti  e  agli  affini  entro  il  terzo  grado  dei  soggetti  ivi
    indicati.»; 
        b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge  6
    luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
    luglio  2011,  n.  111,  dopo  la  parola:  «rinnovo»  aggiungere  le
    seguenti: «o il mantenimento» e dopo le parole «dagli articoli»  sono
    inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10  marzo  2000,
    n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319,  319-ter,  320,  321,
    322, 323» e dopo le parole:  «416-bis»  sono  inserite  le  seguenti:
    «644,»; nello stesso comma 25  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
    periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo
    o il mantenimento delle concessioni  di  cui  ai  periodi  precedenti
    opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero  l'imputazione  o  la
    condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonche' ai parenti ed
    affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.». 
      3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  tre  mesi  dalla  data  di
    entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previo   parere   delle
    competenti Commissioni parlamentari,  si  provvede  ad  apportare  le
    occorrenti modificazioni e integrazioni  al  decreto  del  Presidente
    della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di: 
        a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica; 
        b) assicurare la trasparenza e la regolarita'  dello  svolgimento
    delle competizioni ippiche; 
        c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri
    di efficienza ed economicita', nonche' la  scelta  dei  concessionari
    secondo criteri di trasparenza ed in conformita'  alle  disposizioni,
    anche comunitarie; 
        d) assicurare il coordinamento tra il Ministero  dell'economia  e
    delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari  e
    forestali; 
        e) operare una ripartizione dei proventi al netto  delle  imposte
    tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI; 
        f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione
    della salute e del benessere del cavallo. 
      4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta  unitaria  minima  di
    gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli  e'  stabilita  tra  5
    centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non
    puo' essere inferiore a due euro. Il  predetto  importo  puo'  essere
    modificato, in funzione dell'andamento della raccolta  delle  formule
    di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e
    delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  di
    concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
    forestali. 
      5. Al  fine  di  perseguire  maggiore  efficienza  ed  economicita'
    dell'azione nei settori di competenza, il Ministero  dell'economia  e
    delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  il
    Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia
    per  lo  sviluppo  del  settore  ippico  -   ASSI,   procedono   alla
    definizione, anche in via transattiva, sentiti i  competenti  organi,
    con abbandono di ogni controversia  pendente,  di  tutti  i  rapporti
    controversi nelle correlate materie e secondo i  criteri  di  seguito
    indicati: 
        a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la
    gestione delle scommesse ippiche  annualmente  documentate  da  Sogei
    S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione  al  50  per
    cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute
    fino al 31 dicembre 2011, restano in capo  ad  AAMS.  Per  l'effetto,
    l'ASSI e' autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al
    31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalita'  di
    cui all'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008,
    n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
    n. 2; 
        b) relativamente alle quote di prelievo di  cui  all'articolo  12
    del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169  ed
    alle relative integrazioni, definizione, in via  equitativa,  di  una
    riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute  dai
    concessionari  di  cui  al  citato  decreto  del   Presidente   della
    Repubblica n. 169 del 1998  con  individuazione  delle  modalita'  di
    versamento  delle  relative  somme  e  adeguamento   delle   garanzie
    fideiussorie.  Conseguentemente,  all'articolo  38,  comma   4,   del
    decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa. 
      6. Nell'ambito delle disponibilita' del Ministero  delle  politiche
    agricole, alimentari e forestali ai  sensi  dell'articolo  30,  comma
    8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito  con
    modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  il  predetto
    Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per
    un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica. 
      7. Nel rispetto delle norme comunitarie  in  materia  di  aiuti  di
    Stato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare  (ISA)  S.p.A.  puo'
    intervenire finanziariamente, nell'ambito del  capitale  disponibile,
    in programmi di sviluppo del settore ippico  presentati  da  soggetti
    privati, secondo le modalita'  definite  con  decreto  del  Ministero
    delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con  il
    Ministero dell'economia e delle finanze. 
      8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.
    39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
    la lettera p) e' soppressa. 
      9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al  fine  di
    assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2,  comma  3,  del
    decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al  decreto
    del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
    Stato 12 ottobre 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
    Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011. 
    
            
          
              
                Sezione II 

    Sanzioni amministrative

                                   Art. 11 
     
     
               Modifiche in materia di sanzioni amministrative 
     
      1. All'articolo 11 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
    471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis.  L'omessa,  incompleta  o  infedele   comunicazione   delle
    minusvalenze e delle differenze negative  di  ammontare  superiore  a
    50.000 euro di cui  all'articolo  5-quinquies  del  decreto-legge  30
    settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
    dicembre 2005,  n.  248,  nonche'  delle  minusvalenze  di  ammontare
    complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni
    di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni  finanziarie  di
    cui all'articolo 1  del  decreto-legge  24  settembre  2002  n.  209,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,
    e' punita con la sanzione  amministrativa  del  10  per  cento  delle
    minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta  o  infedele,
    con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.». 
      2.  All'articolo  5-quinquies,  comma  3,  del   decreto-legge   30
    settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
    dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo e' soppresso. 
      3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002  n.
    209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,  n.
    265, e' il terzo periodo e' soppresso. 
      4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi  doganali,  approvato
    con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,
    e' sostituito dal seguente: 
      «303. (Differenze rispetto alla dichiarazione  di  merci  destinate
    alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad  altra
    dogana.). - 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualita',  alla
    quantita' ed  al  valore  delle  merci  destinate  alla  importazione
    definitiva, al  deposito  o  alla  spedizione  ad  altra  dogana  con
    bolletta  di  cauzione,  non   corrispondano   all'accertamento,   il
    dichiarante e' punito con la sanzione amministrativa da  euro  103  a
    euro 516 a meno che  l'inesatta  indicazione  del  valore  non  abbia
    comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel  qual  caso
    si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3. 
      2. La precedente disposizione non si applica: 
        a) quando nei casi previsti dall'articolo  57,  lettera  d),  pur
    essendo errata la denominazione della tariffa, e' stata indicata  con
    precisione la denominazione  commerciale  della  merce,  in  modo  da
    rendere possibile l'applicazione dei diritti; 
        b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute  in  sede  di
    accertamento sono considerate nella tariffa in  differenti  sottovoci
    di una medesima voce, e  l'ammontare  dei  diritti  di  confine,  che
    sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e'  uguale  a  quello  dei
    diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; 
        c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita'  o  nel
    valore non superano il cinque per cento per ciascuna  qualita'  delle
    merci dichiarate. 
      3.  Se  i  diritti  di  confine  complessivamente  dovuti   secondo
    l'accertamento  sono  maggiori  di  quelli  calcolati  in  base  alla
    dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento,
    la sanzione amministrativa, qualora il  fatto  non  costituisca  piu'
    grave reato, e' applicata come segue: 
        a)  per  diritti  fino  a  500  euro  si  applica   la   sanzione
    amministrativa da 103 a 500 euro; 
        b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si  applica  la  sanzione
    amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; 
        c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica  la  sanzione
    amministrativa da 5.000 a 15.000 euro; 
        d) per i diritti da  2.000,1  a  3.999,99  euro,  si  applica  la
    sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; 
        e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa  da  30.000
    euro a dieci volte l'importo dei diritti.». 
      5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 50, comma 1, le parole:  «da  258  euro  a  1.549
    euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.» 
        b) all'articolo 59, comma 5, le parole:  «da  258  euro  a  1.549
    euro.» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  3.000  euro  a  30.000
    euro.». 
      6.  All'articolo  1  del  decreto-legge  3  ottobre  2006  n.  262,
    convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste  per
    le violazioni  che  costituiscono  reato,  la  omessa,  incompleta  o
    tardiva presentazione dei dati, dei documenti e  delle  dichiarazioni
    di cui al comma 1, ovvero la  dichiarazione  di  valori  difformi  da
    quelli accertati, e' punita con la  sanzione  amministrativa  di  cui
    all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre1995,  n.
    504.». 
      7. Per le unita' immobiliari per le quali e'  stata  attribuita  la
    rendita  presunta  ai  sensi  del  comma  10  dell'articolo  19   del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2  comma
    5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  i  soggetti
    obbligati  devono  provvedere  alla  presentazione  degli   atti   di
    aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione,
    nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2  comma
    5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2011,  n.  10.  In  caso  di
    mancata presentazione entro tale termine  si  applicano  le  sanzioni
    amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo  14
    marzo 2011, n. 23. 
      8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono  apportate
    le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
        «2. Il sequestro e' eseguito nel limite: 
          a) del 30 per cento dell'importo eccedente  quello  di  cui  al
    comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro; 
          b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli  altri
    casi. 
        2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce  con  preferenza
    su ogni altro credito  il  pagamento  delle  sanzioni  amministrative
    pecuniarie.»; 
        b) all'articolo 7: 
          1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
          «1. Il soggetto cui e' stata  contestata  una  violazione  puo'
    chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta: 
            a) pari al 5 per  cento  del  denaro  contante  eccedente  la
    soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza  non  dichiarata  non  e'
    superiore a 10 mila euro; 
            b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i  40  mila
    euro. 
          1-bis. La somma pagata non puo' essere, comunque,  inferiore  a
    200 euro. 
          1-ter. Il pagamento puo' essere  effettuato  all'Agenzia  delle
    dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al
    Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita'  di  cui  al
    comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste  di  pagamento
    in misura ridotta ricevute dalla Guardia di  finanza,  con  eventuale
    prova  dell'avvenuto  pagamento,  sono  trasmesse  all'Agenzia  delle
    dogane.»; 
          2) al comma 5, lettera  a),  le  parole:  «250.000  euro»  sono
    sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»; 
          3) al comma 5, lettera b), le  parole:  «trecentosessantacinque
    giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 
        c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di
    cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui  riceve
    i verbali di contestazione.»; 
        d) all'articolo 9: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo  3  e'
    punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con  un  minimo  di
    300 euro: 
          a) dal 10 al 30 per cento  dell'importo  trasferito  o  che  si
    tenta  di  trasferire  in  eccedenza  rispetto  alla  soglia  di  cui
    all'articolo 3, se tale valore non e' superiore a 10 mila euro; 
          b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo  trasferito  o
    che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia  di  cui
    all'articolo 3 se tale valore e' superiore a 10 mila euro.»; 
          2)  al  comma  2,  le  parole:  «in  quanto  compatibili»  sono
    soppresse. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Contenzioso

                                   Art. 12 
     
     
               Contenzioso in materia tributaria e riscossione 
     
      1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.  374
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso; 
        b) il comma 7 e' abrogato. 
      2.  Sono  fatti  salvi  i  procedimenti   amministrativi   per   la
    risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66,  e  seguenti,
    del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate  con
    decreto del Presidente della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,
    instaurati, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai
    sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre
    1990, n. 374. 
      3. Al  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  recante
    disposizioni sul processo  tributario,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 19, comma 1, lettera f),  le  parole:  «comma  3»
    sono sostituite dalle seguenti: «comma 2». 
        b) dopo l'articolo 69 e'  inserito  il  seguente:  «Art.  69-bis.
    (Aggiornamento  degli  atti  catastali)  -  1.  Se   la   commissione
    tributaria accoglie totalmente o  parzialmente  il  ricorso  proposto
    avverso  gli  atti  relativi  alle  operazioni   catastali   indicate
    nell'articolo 2, comma 2,  e  la  relativa  sentenza  e'  passata  in
    giudicato, la segreteria ne rilascia copia  munita  dell'attestazione
    di  passaggio  in  giudicato,  sulla  base  della   quale   l'ufficio
    dell'Agenzia del territorio  provvede  all'aggiornamento  degli  atti
    catastali.». 
      4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del  decreto
    legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,  le  sentenze,  emanate  nei
    giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono  comunque
    annotate  negli  atti  catastali  con  le  modalita'  stabilite   con
    provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da  adottare
    entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
    decreto. 
      5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del  testo  unico  delle
    disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
    giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
    maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate,
    delle dogane, del territorio e del demanio.». 
      6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e  di
    commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  nazionali,  svolte  dai
    consorzi agrari per conto e nell'interesse dello  Stato,  diversi  da
    quelli estinti ai sensi dell'articolo 8,  comma  1,  della  legge  28
    ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130  della  legge
    23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai  rendiconti  approvati
    con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro  dell'agricoltura  e
    delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti
    nei riguardi di coloro che risulteranno averne  diritto,  nonche'  le
    spese e gli interessi maturati a decorrere  dalla  data  di  chiusura
    delle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, producono
    interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla  base  del  tasso
    ufficiale di sconto maggiorato di 4,40  punti,  con  capitalizzazione
    annuale; per il periodo successivo  sulla  base  dei  soli  interessi
    legali. 
      7. Sono fatti salvi  gli  effetti  derivanti  dall'applicazione  di
    sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del  codice  di
    procedura civile. 
      8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse  del
    Fondo per lo sviluppo e  coesione  2007-2013  relative  al  Programma
    attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di  Acerra
    ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26.
    Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla
    stessa Regione. 
      9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma  8,  le  risorse
    gia' finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato  decreto-legge
    n.  195  del  2009,  al  pagamento  del  canone  di  affitto  di  cui
    all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge,  sono  destinate
    alla medesima Regione quale contributo dello Stato. 
      10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della  regione  Campania
    della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione  di
    ogni  pretesa  del  soggetto  proprietario  dell'impianto,   di   cui
    all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale  come
    liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private  e  quelle
    pubbliche interessate. Ogni atto  perfezionato  in  attuazione  della
    disposizione di cui al precedente periodo e' esente da imposizione. 
      11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
    dopo la lettera n-bis) e' aggiunta la seguente: «n-ter)  delle  spese
    sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra,
    diverse da quelle necessarie per  l'acquisto  del  termovalorizzatore
    stesso,  nei  limiti  dell'ammontare  delle  entrate  riscosse  dalla
    Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla  quota
    spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla  vendita  di
    energia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse gia'
    finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30  dicembre
    2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di  cui  all'articolo
    7, comma 6,  dello  stesso  decreto-legge,  destinate  alla  medesima
    Regione quale contributo dello Stato.». 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Contenzioso

                                   Art. 13 
     
     
                             Norma di copertura 
     
      1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4,
    comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere e)  e  h),  e  24,  pari
    complessivamente a 184,6 milioni di euro per  l'anno  2012,  a  245,6
    milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a  decorrere
    dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in  termini
    di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per  l'anno
    2013 e a 252,8  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
    provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo  8,
    comma 21, del presente decreto. 
      2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    
            
          
              
                Sezione III 

    Contenzioso

                                   Art. 14 
     
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
    sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
     
        Dato a Roma, addi' 2 marzo 2012 
     
                                 NAPOLITANO 
     
     
                                      Monti, Presidente del Consiglio dei
                                      Ministri e Ministro dell'economia e
                                      delle finanze 
     
    Visto, il Guardasigilli: Severino 
    
    
     
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